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Quante armi puoi tenere in casa: tre, dodici, o quante ne vuoi

I numeri sono tre e valgono per categorie diverse, il che spiega perché due cacciatori si trovino a discutere avendo ragione entrambi. Per i fucili da caccia, poi, il limite non c'è: una legge del 1992 lo ha abolito con quattro parole.

Redazione EsameCaccia 8 min di lettura

Fai la domanda in un'armeria e ti sentirai rispondere tre, dodici, quindici, «dipende» e «illimitate». Il bello è che quasi tutte quelle risposte sono giuste: si riferiscono a categorie diverse di armi, e chi le ripete di solito ha sentito solo il numero, non la categoria a cui era attaccato.

I numeri li fissa l'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel testo in vigore dal 14 settembre 2018. Vale la pena leggerlo per intero, perché in tre righe ci sono tutte e tre le regole.

Il comma che decide tutto

«La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...] è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.»

Tre categorie, tre trattamenti:

  • Armi comuni da sparo: tre. È la categoria residuale, quella in cui finisce ciò che non è né sportivo né da caccia. Le pistole di uso comune stanno qui.
  • Armi di uso sportivo: dodici. Erano sei fino al 13 settembre 2018. Le ha portate a dodici il D.Lgs. 104/2018, e questo spiega perché in rete si trovino ancora pagine che dicono sei: non sono sbagliate, sono vecchie. Sono le armi iscritte nel catalogo come sportive, con le loro caratteristiche tecniche.
  • Armi da caccia: nessun limite. Ed è la parte che sorprende.

Per i fucili da caccia il limite è stato abolito

Il rinvio dell'articolo 10 porta all'articolo 37, comma 2 della legge 157/1992 — la legge sulla caccia, non quella sulle armi. Dice questo:

«Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 [...] è soppresso.»

Soppresso. Non «elevato», non «raddoppiato»: cancellato. Dal 1992 il numero di fucili da caccia che puoi legittimamente detenere non ha un tetto.

Il che non vuol dire che puoi accumularli e dimenticartene. Ognuno va denunciato, ognuno va custodito, e su ognuno pesano gli obblighi che vediamo sotto. La differenza è che non arrivi mai al punto in cui ti serve un'altra autorizzazione solo perché sono troppi.

Oltre il limite: la licenza di collezione, e la sua trappola

Se vuoi superare i numeri dell'articolo 10 per le armi che un limite ce l'hanno, la strada è la licenza di collezione, che rilascia il questore. Lo stesso comma la disciplina, e ci mette dentro due condizioni che cambiano tutto:

«nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica».

Una collezione non è un magazzino: è un esemplare per modello. Due pistole identiche non stanno in collezione, per definizione. L'eccezione riguarda i fucili da caccia ad anima liscia e le repliche ad avancarica, che sfuggono a questa regola.

E poi c'è la condizione che manda a monte i piani di parecchi, al nono comma:

«Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.»

Le armi in collezione non hanno munizioni. Nessuna cartuccia per quelle armi lì. Se l'idea era mettere in collezione un fucile per poi usarlo ogni tanto, l'idea non funziona: la collezione è un titolo per conservare, non per sparare. Il divieto salta solo per chi lo fa per commercio o industria.

Chi non rispetta questi obblighi rischia, dice il decimo comma, «la reclusione da uno a quattro anni» e una multa che il D.Lgs. 204/2010 ha portato da 1.500 a 10.000 euro.

Contare non basta: la denuncia

Il numero è metà del discorso. L'altra metà è che ogni arma va denunciata, e la denuncia ha una scadenza breve. Articolo 38 del TULPS:

«Chiunque detiene armi, parti di esse [...], munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.»

Tre cose che si perdono quando lo si riassume:

Settantadue ore, e decorrono dalla disponibilità materiale, non dall'acquisto. Il momento che conta è quando l'arma è fisicamente tua, non quando hai firmato.

La PEC vale. Non devi presentarti fisicamente da nessuna parte: la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente assolve l'obbligo. È una possibilità aggiunta dalla riforma del 2018 e mezzo mondo ancora non la usa.

Anche i caricatori. Sempre l'articolo 38:

«La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.»

È la novità che sfugge di più, perché nessuno pensa a un caricatore come a una cosa da denunciare. Sopra quelle soglie, lo è.

Due obblighi che continuano nel tempo

La denuncia non è un adempimento che si esaurisce. Lo stesso articolo aggiunge:

«La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.»

Cambi casa, porti il fucile nella seconda casa al paese, lo lasci per una stagione da un parente: sono tutti spostamenti che chiedono una nuova denuncia. Il titolo è legato al luogo, non solo alla persona.

E infine la frase più vaga e più importante della norma:

«Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.»

Cosa siano le «adeguate garanzie», la legge non lo dice. Non impone un armadio blindato, non fissa uno spessore, non stabilisce una classe di serratura. È una valutazione che si fa caso per caso, e qui non ti daremo un numero che la norma non contiene: quello che possiamo dirti è che la formula esiste apposta per essere applicata alla situazione concreta — armi in una casa dove vivono minori non è la stessa cosa di armi in una casa isolata dove vive una persona sola.

Se non hai il porto d'armi, c'è un obbligo in più

Chi detiene armi comuni da sparo senza avere alcuna licenza di porto d'armi deve presentare la certificazione medica ogni cinque anni. E l'articolo 38 chiarisce da quando si conta per chi la licenza ce l'aveva:

«Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.»

Finché rinnovi il porto, quell'obbligo lo assorbe il rinnovo. Il giorno in cui decidi di non rinnovare più — e le armi restano tue, perché detenzione e porto sono titoli diversi — comincia a correre l'orologio del certificato quinquennale.

Se non lo presenti, «il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate». Non succede da un giorno all'altro e non è una confisca, ma è la strada per cui si perdono davvero le armi: una scadenza, non un reato.

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Domande frequenti

Quante armi si possono detenere senza licenza di collezione?

Tre armi comuni da sparo e dodici di uso sportivo (art. 10 legge 110/1975). Per le armi da caccia non c'è limite.

È vero che il limite per i fucili da caccia non esiste?

Sì. L'art. 37, comma 2 della legge 157/1992 dice che quel limite «è soppresso». Restano gli obblighi di denuncia e custodia.

Entro quanto va fatta la denuncia di detenzione?

Entro 72 ore da quando l'arma entra nella tua disponibilità materiale, all'ufficio di polizia, ai carabinieri o via PEC alla questura.

Vanno denunciati anche i caricatori?

Sì, quelli sopra i 10 colpi per le armi lunghe e sopra i 20 per le corte. È una novità della riforma del 2018.

Se sposto l'arma in un'altra casa devo rifare la denuncia?

Sì. L'art. 38 TULPS chiede di ripresentarla ogni volta che l'arma va in un luogo diverso da quello della denuncia precedente.

Posso tenere le munizioni delle armi in collezione?

No. Per la raccolta e la collezione di armi «è esclusa la detenzione del relativo munizionamento», salvo ragioni di commercio o industria.

Cosa vuol dire custodire l'arma in sicurezza?

La norma chiede «adeguate garanzie di sicurezza» senza dire come. Non impone un armadio blindato, ma lascia la valutazione al caso concreto.

Fonti ufficiali