Il porto d'armi uso caccia: come si ottiene, quanto dura, quanto costa
È il documento che ti permette di portare il fucile a caccia, e lo rilascia la Questura. La cosa che sorprende quasi tutti è che non prevede un esame: quello lo hai già dato prima, ed è l'abilitazione all'esercizio venatorio. Qui trovi cosa serve, quanto costa, quanto dura e cosa cambia nei primi dodici mesi.
In breve: in Italia non esiste un esame di armi separato da quello del cacciatore. Le armi sono una delle cinque materie dell'abilitazione venatoria, e una volta superata quella il porto di fucile è una pratica amministrativa alla Questura: certificato medico, prova di saper maneggiare le armi, versamenti. Dura cinque anni e vale su tutto il territorio nazionale.
Che cos'è, e in che ordine si fanno le cose
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un titolo di pubblica sicurezza: non lo rilascia la Regione ma la Questura, e non riguarda la tua preparazione venatoria ma la tua idoneità a portare un'arma.
L'ordine conta, perché sbagliarlo fa perdere mesi. Prima si supera l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio davanti alla commissione nominata dalla Regione. Solo dopo si chiede il porto di fucile: l'art. 22 della legge 157/1992 dice che il primo rilascio avviene dopo aver conseguito l'abilitazione. Poi arriva il tesserino venatorio, che ti dà la Regione di residenza. E prima di uscire servono le due polizze assicurative obbligatorie.
Perché in Italia non c'è un esame di armi
È la domanda che arriva da chi ha sentito parlare di altri Paesi, e la risposta è che la materia è già dentro l'esame che dai per cacciare.
L'art. 22 comma 4 elenca cinque materie, e la terza è «armi e munizioni da caccia e relativa legislazione». Il legislatore ha messo lì la competenza sulle armi invece di creare una seconda prova. Ecco perché non troverai un «corso per il porto d'armi da caccia» con un esame in fondo: quello che devi studiare sulle armi lo studi per l'abilitazione, e lo trovi nel corso della tua Regione.
I documenti che chiede la Questura
La lista può avere piccole differenze da una Questura all'altra, ma la sostanza è questa:
- Domanda con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in bollo.
- Certificato di idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciato da non più di tre mesi.
- Prova di saper maneggiare le armi: il certificato di una sezione del Tiro a Segno Nazionale, oppure il servizio militare se non sono passati più di dieci anni dal congedo.
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione venatoria.
- Due fotografie formato tessera identiche e recenti, di cui una autenticata.
- I versamenti: la tassa di concessione governativa da 173,16 euro, quattro marche da bollo da 16 euro e un piccolo versamento per il libretto dell'arma. Il dettaglio è qui sotto.
Quanto costa, voce per voce
La cifra che gira ovunque è 173,16 euro, ed è vera ma incompleta in due modi. Il primo: non è tutto quello che paghi. Il secondo, che è quello che sorprende, è che non si paga una volta sola. La tassa di concessione governativa va versata ogni anno in cui vuoi usare la licenza, anche se la licenza dura cinque anni. Se un anno non la versi il porto resta valido ma non è utilizzabile, e con l'arma in spalla quella ricevuta è la prima cosa che ti chiedono.
Al primo rilascio, questo è l'elenco completo:
- 173,16 euro — tassa di concessione governativa, sul conto corrente postale 8003. Da versare ogni anno.
- 16 euro — marca da bollo sulla domanda.
- 16 euro — marca da bollo sul certificato medico.
- 16 euro — marca da bollo sul certificato del Tiro a Segno Nazionale.
- 16 euro — una quarta marca da bollo, che la Questura applica sulla licenza quando te la consegna.
- 1,27 euro — costo del libretto dell'arma lunga.
Il certificato del Tiro a Segno Nazionale
È il documento che confonde di più, perché molti lo scambiano per un esame. Non lo è: è un corso teorico-pratico presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, al termine del quale la sezione rilascia il certificato di idoneità al maneggio delle armi.
Due cose valgono la pena di sapersi. La prima è che non scade: si prende una volta e vale per il resto della vita, anche per un futuro porto d'armi di tipo diverso. La seconda è che ne è esonerato chi ha prestato servizio militare nelle Forze armate o in un Corpo armato dello Stato, purché non siano trascorsi più di dieci anni.
Quanto dura: cinque anni la licenza, uno la tassa
La licenza dura cinque anni. Il testo originale della legge del 1992 diceva sei, e li trovi ancora scritti in manuali e siti non aggiornati: li ha portati a cinque il D.Lgs. 104/2018, che ha recepito la direttiva europea sulle armi. Se una fonte ti dice sei anni, è antecedente al 2018.
La domanda «quanto dura» ne nasconde però un'altra, ed è quella che sorprende: la licenza dura cinque anni, ma la tassa di concessione governativa si paga ogni anno. Sono due scadenze diverse. Un porto d'armi rilasciato nel 2026 è valido fino al 2031, e in ognuno di quegli anni serve il versamento di 173,16 euro perché sia utilizzabile: senza, il titolo resta valido ma non lo puoi usare, e la ricevuta è la prima cosa che ti chiedono con il fucile in spalla.
Il rinnovo si chiede allegando un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda. Non serve rifare né l'abilitazione venatoria né il certificato del Tiro a Segno.
C'è però un caso in cui l'esame torna: se la licenza viene revocata, per riottenerla bisogna conseguire di nuovo l'abilitazione all'esercizio venatorio. Lo dice l'art. 22 comma 7, e vale la pena saperlo prima di rischiarla.
Dove vale, e i primi dodici mesi
La licenza vale su tutto il territorio nazionale (art. 12 comma 11): con quella presa a Palermo puoi cacciare in Piemonte. Quello che non ti segue automaticamente è il tesserino venatorio, che è regionale — per cacciare fuori dalla tua Regione dev'essere la tua Regione di residenza ad annotarlo.
E c'è una regola che sorprende quasi tutti, scritta nell'art. 22 comma 10: nei dodici mesi successivi al primo rilascio puoi cacciare solo se accompagnato da un cacciatore che abbia la licenza da almeno tre anni e non abbia commesso violazioni che ne comportino sospensione o revoca. Non è un consiglio di buon senso: è legge.
Detenere le armi: quante, e con che obblighi
Il porto è una cosa, la detenzione è un'altra, e le regole della seconda valgono i trecentodieci giorni all'anno in cui non sei a caccia.
I limiti li fissa l'art. 10 della legge 110/1975: tre armi comuni da sparo, dodici di uso sportivo e, per le armi da caccia, nessun limite di numero — quel tetto lo ha soppresso l'art. 37 comma 2 della legge sulla caccia. Attenzione al numero delle sportive: erano sei nel testo del 1975, sono dodici dopo il D.Lgs. 204/2010.
Nessuno di questi limiti ti esonera dalla denuncia, che va fatta entro settantadue ore all'ufficio di pubblica sicurezza o ai Carabinieri del luogo in cui le armi si trovano fisicamente. E resta l'obbligo di custodia dell'art. 38 del TULPS: adottare tutte le cautele necessarie perché non ne vengano in possesso persone non autorizzate o minori.
Le due polizze assicurative dell'art. 12 comma 8 — responsabilità civile verso terzi e infortuni — non sono un accessorio: cacciare senza è un illecito amministrativo esplicito, e la sanzione raddoppia se lo rifai.
Fanno 238,43 euro il primo anno e 173,16 euro ogni anno successivo. Restano fuori due voci che non possiamo darti in cifra perché non esiste un tariffario nazionale: l'onorario del medico per il certificato e la quota della sezione del Tiro a Segno Nazionale per il corso. Le fissa ogni struttura per conto suo — chiedile in anticipo, sono l'unica parte del preventivo che cambia davvero.
Una sola voce di questo elenco non puoi copiarla da un modulo trovato online: il conto su cui versare 1,27 euro è quello della Tesoreria provinciale dello Stato della tua provincia, e il numero cambia. L'importo no, quello è lo stesso ovunque. Il numero giusto te lo dà la tua Questura, ed è il motivo per cui i moduli scaricati dal sito di un'altra provincia fanno tornare indietro la pratica.
Domande frequenti
Serve un esame per il porto d'armi uso caccia?
No. Le armi sono una delle cinque materie dell'abilitazione venatoria: superata quella, il porto di fucile è una pratica amministrativa alla Questura.
Quanto dura il porto d'armi uso caccia?
Cinque anni, per l'art. 22, comma 9 della legge 157/1992. Ma la tassa di 173,16 euro si versa ogni anno: la licenza dura cinque anni, la spesa è annuale.
Serve il certificato del Tiro a Segno Nazionale?
Sì, per il primo rilascio, salvo servizio militare negli ultimi dieci anni. Non scade: si prende una volta e vale per sempre.
Posso cacciare da solo appena ottengo la licenza?
No. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio si caccia solo accompagnati da chi ha la licenza da almeno tre anni e senza violazioni gravi.
Quante armi da caccia posso detenere?
Non c'è un limite di numero: quello che esisteva è stato soppresso dall'art. 37 della legge 157/1992. Ogni arma va comunque denunciata entro 72 ore.
La licenza vale in tutta Italia?
Sì, il porto di fucile è statale. Il tesserino venatorio invece è regionale, e per cacciare fuori regione lo annota la tua Regione di residenza.
Fonti ufficiali
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Documentazione unica per rilascio o rinnovo di porto di fucile uso cacciaPolizia di Stato — Questure · questure.poliziadistato.it
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Documenti da allegare per richiesta porto d'armiPolizia di Stato — Questure · questure.poliziadistato.it
EsameCaccia è una piattaforma privata di preparazione all'esame di abilitazione venatoria: la pratica del porto d'armi si tratta direttamente con la Questura, che è l'unica fonte per requisiti e importi aggiornati della tua provincia.