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Il tesserino venatorio: chi te lo dà, e perché non basta averlo in tasca

La licenza è nazionale, il tesserino no: te lo rilascia la Regione dove risiedi, e per cacciare altrove dev'essere lei a scriverci sopra le indicazioni. Poi c'è un obbligo di due parole che genera più verbali di qualunque altro.

Redazione EsameCaccia 7 min di lettura

Chi arriva alla prima stagione di solito ha in testa un documento solo: il porto d'armi. È quello che è costato di più, che ha richiesto l'esame e i mesi di attesa, ed è comprensibile che sembri il documento.

Non basta. La legge ne chiede tre insieme, e il secondo — il tesserino venatorio — funziona con una logica opposta a quella del primo. Vale la pena capire perché, perché è la ragione per cui un cacciatore in regola in Toscana può non esserlo in Umbria.

Tre requisiti, non uno

L'articolo 12, comma 8 della legge 157/1992 li elenca in fila:

«L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria [...] nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria»

Diciotto anni. La licenza. Le polizze. E il comma 12 aggiunge il quarto:

«Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza»

Sulle assicurazioni una nota, perché sono l'elemento che più spesso viene scambiato per facoltativo: non lo sono. Sono due, responsabilità civile e infortuni, e sono un requisito di legge come la licenza. I massimali che l'articolo scrive sono ancora in lire — un miliardo per sinistro, di cui 750 milioni per persona danneggiata e 250 per danni ad animali e cose, più 100 milioni per morte o invalidità permanente — e il comma 9 spiega perché non li abbiamo convertiti qui: è un decreto ministeriale ad aggiornarli, ogni quattro anni. La cifra che vale è quella del decreto in vigore, e la trovi indicata nella polizza che sottoscrivi.

Il tesserino segue la residenza, non il territorio

Questa è la parte che sorprende chi ragiona per analogia con la patente.

La licenza di porto di fucile è nazionale. Lo dice il comma 11: «ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni».

Il tesserino no. Lo rilascia la Regione dove risiedi, e se vuoi cacciare altrove:

«Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.»

«A cura di quest'ultima» significa la Regione di residenza. Non vai in Umbria a chiedere l'aggiunta all'Umbria: la chiedi alla tua Regione, che la scrive sul tuo tesserino. È controintuitivo, e sbagliarlo è il modo più comune di ritrovarsi senza titolo in una trasferta.

Cosa c'è scritto sopra, e perché conta

Il tesserino non è una tessera di riconoscimento. È il documento che porta con sé le regole che ti si applicano:

«ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria»

Tre blocchi.

Il calendario regionale. Le date della tua Regione, quelle che il calendario venatorio ha fissato entro il 15 giugno. Se cerchi quando apre la caccia da te, ce l'hai già in tasca.

La forma di caccia. L'articolo 12, comma 5 ne prevede tre e se ne sceglie una sola, in via esclusiva: vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, oppure l'insieme delle altre forme praticate nel territorio a caccia programmata. Fuori da questa esclusiva restano solo l'arco e il falco, che la norma fa salvi espressamente. Non è una preferenza da dichiarare: è la scelta che definisce come puoi cacciare per tutta l'annata.

Gli ambiti territoriali. Gli ATC o comprensori dove sei ammesso.

Le due parole che generano più verbali

Il comma 12-bis è una riga sola:

«La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.»

Subito dopo. Non a fine giornata, non quando ti fermi a mangiare, non al rientro in macchina. Il legislatore aveva a disposizione «entro la giornata» o «prima del rientro» e ha scritto «subito».

La ragione è evidente se guardi a cosa serve il tesserino: è lo strumento con cui si controlla il rispetto dei carnieri giornalieri, quel «numero massimo giornaliero di capi» che il calendario regionale fissa per ciascuna specie. Un tesserino compilato a fine giornata non dimostra più niente sul momento in cui il limite è stato raggiunto — e il controllo, per definizione, arriva mentre sei ancora fuori.

È l'obbligo più banale di tutta questa materia e quello che più spesso costa una sanzione a persone che erano perfettamente in regola su tutto il resto.

E l'articolo 12 definisce anche cosa vuol dire «cacciare»

Un'ultima cosa, che sta nello stesso articolo e che quasi nessuno legge finché non gli serve. Il comma 3:

«È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.»

Esercizio venatorio non è solo sparare. È anche girare o fermarsi con l'arma in atteggiamento di ricerca o di attesa. Il che significa che i tre requisiti del comma 8 — età, licenza, polizze — più il tesserino ti servono dal momento in cui sei in quella situazione, non dal momento in cui premi il grilletto.

Detto altrimenti: la domanda «tanto non ho sparato» non è una difesa, perché la legge non ha definito la caccia come lo sparo.

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Domande frequenti

Chi rilascia il tesserino venatorio?

La Regione di residenza, non quella dove vai a caccia. Lo stabilisce l'art. 12, comma 12 della legge 157/1992.

Posso cacciare in una Regione diversa dalla mia?

Sì, ma le indicazioni vanno apposte sul tesserino «a cura» della tua Regione di residenza, non di quella ospitante.

Quando va annotato il capo abbattuto?

Subito dopo l'abbattimento. Il comma 12-bis usa proprio la parola «subito»: non a fine giornata e non al rientro.

Il porto d'armi basta per andare a caccia?

No. Servono anche il tesserino venatorio e le polizze assicurative previste dall'art. 12, comma 8: sono tre requisiti distinti.

L'assicurazione per la caccia è obbligatoria?

Sì, per legge: responsabilità civile verso terzi e infortuni. I massimali li aggiorna un decreto ministeriale.

Cosa c'è scritto sul tesserino oltre alle date?

La forma di caccia scelta fra le tre dell'art. 12 comma 5 e gli ambiti territoriali dove puoi esercitare.

A che età si può andare a caccia?

Diciotto anni compiuti. È il primo dei requisiti elencati dall'art. 12, comma 8, insieme alla licenza e alle polizze.

Fonti ufficiali